Art. 63.
     Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

    1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
definisce  le  relazioni  finanziarie su base annuale, con previsioni
non  inferiori  al  triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli
interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.
    2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
e' definito e disciplinato dalla legge di contabilita'.