Art. 63. Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni. 2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e' definito e disciplinato dalla legge di contabilita'.