Art. 67.
                     Legge finanziaria regionale

    1.  La  giunta  presenta  al  consiglio  regionale, unitamente al
bilancio  annuale  e  plunennale,  il  disegno  di legge finanziaria,
secondo  quanto  previsto  dalla  legge  di  contabilita'.  La  legge
finanziaria  e'  approvata  nella stessa sessione di approvazione del
bilancio annuale e pluriennale.
    2.  La giunta puo' presentare al consiglio per l'approvazione uno
o piu' disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.