Art. 67. Legge finanziaria regionale 1. La giunta presenta al consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e plunennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilita'. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale. 2. La giunta puo' presentare al consiglio per l'approvazione uno o piu' disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.