Art. 71. Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa 1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 2. Il consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.