Art. 71.
Verifica  dell'efficacia  delle  leggi  regionali  e  dei  rendimenti
                    dell'attivita' amministrativa

    1.  Il  consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione
delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle
politiche  regionali  al  fine  di  verificare  il raggiungimento dei
risultati previsti.
    2.  Il  consiglio  definisce  gli  strumenti e le misure idonee a
consentire  l'analisi  dei  costi  e  dei  rendimenti  dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.