Art. 76.
                      Procedura di approvazione

    1.  L'iniziativa  legislativa  popolare e degli enti locali viene
esercitata  mediante  la  presentazione  di  una  proposta  di legge,
redatta   in   articoli,  all'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilita' ed
ammissibilita'   della  proposta  stessa.  Nel  caso  in  cui  manchi
l'unanimita', tale giudizio compete al consiglio.
    2.  La  commissione  consiliare,  alla quale la proposta di legge
d'iniziativa  popolare  e' assegnata, presenta la sua relazione entro
il termine massimo di tre mesi.
    3. Il consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare
entro due mesi dalla relazione della commissione.
    4.  Ove il consiglio non esamini entro detto termine la proposta,
e'  riconosciuta  facolta'  a  ciascun  consigliere  di  chiedere  ed
ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese
successivo.
    5.  Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta e' iscritta
di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.