Art. 76. Procedura di approvazione 1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilita' ed ammissibilita' della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimita', tale giudizio compete al consiglio. 2. La commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare e' assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi. 3. Il consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della commissione. 4. Ove il consiglio non esamini entro detto termine la proposta, e' riconosciuta facolta' a ciascun consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo. 5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.