Art. 77.
                         R e f e r e n d u m

    1.   Il   referendum   su   leggi,  regolamenti  e  provvedimenti
amministrativi  di  carattere  generale, contribuisce a realizzare il
rapporto  tra gli orientamenti che maturano nella comunita' regionale
e l'attivita' degli organi regionali.
    2.  La  Regione  ne  favorisce l'esercizio secondo le esigenze di
funzionalita' che le sono proprie.