Art. 77. R e f e r e n d u m 1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunita' regionale e l'attivita' degli organi regionali. 2. La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le esigenze di funzionalita' che le sono proprie.