Art. 8.
                             Territorio

    1.   La   Regione  tutela  l'assetto  del  territorio  nelle  sue
componenti  ambientale,  paesaggistica, architettonica e ne valorizza
la naturale vocazione.
    2.  La  Regione riconosce la specificita' dei territori montani e
collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di
assicurarne  le  opportunita'  di  sviluppo  e  la  conservazione del
particolare  ecosistema.  Individua  nelle  comunita' montane e nelle
unioni  di  comuni  collinari,  l'organizzazione  dei  comuni  atta a
rendere  effettive  le  misure  di  sostegno  ai  territori montani e
collinari.
    3.  La  Regione  riconosce condizioni speciali di autonomia nella
gestione  delle funzioni e delle risorse alle province con prevalenti
caratteristiche montane.