Art. 8. Territorio 1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione. 2. La Regione riconosce la specificita' dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunita' di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle comunita' montane e nelle unioni di comuni collinari, l'organizzazione dei comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari. 3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle province con prevalenti caratteristiche montane.