Art. 80. Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi 1. I regolamenti regionali e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79. 2. Non e' proponibile il referendum nel regolamento interno del consiglio regionale, sui regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali. 3. Il referendum e' altresi' improponibile sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, nonche' sulle materie escluse a norma dell'Art. 79.