Art. 80.
 Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi

    1.  I  regolamenti  regionali e i provvedimenti amministrativi di
interesse  generale  della  Regione  sono  sottoposti  al  referendum
abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.
    2.  Non  e' proponibile il referendum nel regolamento interno del
consiglio  regionale,  sui  regolamenti  di attuazione di leggi dello
Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento
si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.
    3.   Il   referendum   e'   altresi'   improponibile  sugli  atti
amministrativi  di  esecuzione di norme legislative e regolamentari e
di  esecuzione  delle  delibere  consiliari,  nonche'  sulle  materie
escluse a norma dell'Art. 79.