Art. 83.
                        Referendum consultivo

    1.  Il  consiglio  regionale,  a  maggioranza assoluta dei membri
assegnati,  puo'  deliberare  di  sottoporre  a referendum consultivo
iniziative  legislative  o  determinati provvedimenti amministrativi,
nei limiti e secondo modalita' fissate con legge.
    2.  Entro  sessanta  giorni dalla proclamazione dei risultati del
referendum,  se  l'esito  e'  stato  favorevole,  il presidente della
giunta  regionale  e'  tenuto  a  proporre al consiglio un disegno di
legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
    3.  Entro  lo  stesso  termine,  se l'esito e' stato negativo, il
presidente  della  giunta  ha  facolta'  di  proporre  egualmente  al
consiglio  un  disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a
referendum.