Art. 83. Referendum consultivo 1. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, puo' deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalita' fissate con legge. 2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito e' stato favorevole, il presidente della giunta regionale e' tenuto a proporre al consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. 3. Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo, il presidente della giunta ha facolta' di proporre egualmente al consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.