Art. 89. Modalita' di elezione e funzionamento 1. Il consiglio delle autonomie locali e' composto dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali. 2. Il consiglio delle autonomie locali e' rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il consiglio regionale del Piemonte. 3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.