Art. 89.
                Modalita' di elezione e funzionamento

    1. Il consiglio delle autonomie locali e' composto dai presidenti
delle  province,  dai  sindaci dei comuni capoluogo delle stesse e da
rappresentanti degli enti locali.
    2. Il consiglio delle autonomie locali e' rinnovato all'inizio di
ogni  legislatura  e  ha  sede  presso  il  consiglio  regionale  del
Piemonte.
    3.   Le  norme  sulla  composizione,  sull'organizzazione  e  sul
funzionamento  del  consiglio  delle  autonomie locali sono contenute
nella legge regionale.