Art. 93. Commissione per le pari opportunita' tra donne e uomini 1. La commissione per le pari opportunita' tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parita' sociale sanciti dalla Costituzione e dallo statuto. 2. La legge regionale istituisce la commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalita' che ne garantiscano il funzionamento.