(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4
                             marzo 2005)

                       IL CONSIGLIA REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  ed  integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998,
                                n. 30
    1.  Dopo  il  comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. La Regione concorre anche con proprie risorse finanziarie
al  finanziamento  delle  attivita' di ricostruzione conseguenti agli
eventi  sismici  del  26 settembre  1997  e  successivi. Tali risorse
finanziarie  sono versate nella contabilita' speciale di cui all'Art.
15,  comma 5  del  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in
legge  con  modificazioni  dall'Art.  1 della legge 30 marzo 1998, n.
61.».
    2.   Dopo  il  comma 3-bis  dell'Art.  4  della  legge  regionale
12 agosto  1998,  n.  30, introdotto dall'Art. 1, comma 2 della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1, sono inseriti i seguenti:
      «3-ter. Al di fuori delle fasce omogenee di cui al comma 3 sono
individuate le seguenti tipologie di edifici:
      a) edifici  con  presenza  di  unita' immobiliari con superfici
superiori  a  200  mq,  utilizzate  al momento del sisma ad attivita'
produttive   ancora   in  esercizio  alla  data  del  rilascio  della
concessione  contributiva  o  della autorizzazione di cui all'Art. 4,
comma 6;
      b) edifici  con  presenza  di  unita'  immobiliari destinate ad
abitazioni,   se   non  gia'  comprese  negli  edifici  di  cui  alla
lettera a),  dichiarate  inagibili totalmente, o parzialmente in modo
da impedirne l'utilizzo;
      c) edifici   funzionali   alla  realizzazione  di  progetti  di
sviluppo di attivita' produttive e di servizi innovativi di rilevante
interesse;
      d) altri edifici.
    3-quater.  La  giunta  regionale,  previo parere della competente
commissione  consiliare,  individua,  per ciascuna delle tipologie di
cui  al  comma 3-ter  le  risorse,  le  priorita',  le procedure e le
modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.».
    3.  Dopo  il  comma 5 dell'Art. 5 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis.  La  giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui
all'Art. 1, comma 2-bis, puo' riconoscere ai comuni un contributo non
superiore all'uno percento dell'importo dei lavori a base d'asta, per
le   attivita'   di  supporto  tecnico  amministrativo  necessario  a
garantire,  durante  l'esecuzione  dei  lavori di urbanizzazione e di
arredo   urbano   all'interno   dei   PIR,  la  pianificazione  e  il
coordinamento degli stessi lavori, nonche' i rapporti con i cittadini
e le imprese.».
    4.  Dopo  il  comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
    «6-bis.  Il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia
dei  proprietari  di  edifici danneggiati ubicati all'interno dei PIR
caratterizzati  da  una  particolare  complessita'  in  ragione della
presenza  di  residenze,  attivita'  produttive  e  servizi,  qualora
ricorra una delle seguenti condizioni:
      a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla
riparazione o alla ricostruzione dell'edificio;
      b) il proprietario di almeno una unita' immobiliare adibita, al
momento   del  sisma,  ad  abitazione  principale  o  alle  attivita'
produttive  di  cui  all'Art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio
1998,  n.  6, convertito in legge con modificazioni dall'Art. 1 della
legge  30  marzo  1998,  n.  61,  dichiari  il proprio interesse alla
ricostruzione dello stesso edificio.
    6-ter. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei
poteri  sostitutivi  di  cui  al  comma 6-bis  il  comune dichiara la
decadenza dal contributo.».
    5.  Dopo  l'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e'
inserito il seguente:
    «Art.  8 bis. (Integrazione delle risorse per le finalita' di cui
all'Art.  14,  comma 14  del  decreto-legge  30  gennaio  1998, n. 6,
convertito  in  legge  con  modificazioni  dall'Art.  1  della  legge
30 marzo  1998,  n.  61).  -  1.  La  giunta  regionale,  al  fine di
assicurare  il  completamento  delle  attivita' di ricostruzione puo'
destinare una quota delle risorse di cui all'Art. 1, comma 2-bis, per
le  finalita'  di  cui  all'Art.  14,  comma 14  del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'Art. 1
della legge 30 marzo 1998, n. 61.».
    6.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 25 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30 e' inserito il seguente:
    «5-bis. Alfinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma
2-bis  si  fa fronte con lo stanziamento della unita' previsionale di
base 3.2.006 (cap. 8872) del bilancio annuale di previsione che sara'
annualmente  determinato  con  legge  finanziaria  regionale ai sensi
dell'Art.  27,  comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di
contabilita'.».