(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4 marzo 2005) IL CONSIGLIA REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Regione concorre anche con proprie risorse finanziarie al finanziamento delle attivita' di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilita' speciale di cui all'Art. 15, comma 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'Art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'Art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, introdotto dall'Art. 1, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, sono inseriti i seguenti: «3-ter. Al di fuori delle fasce omogenee di cui al comma 3 sono individuate le seguenti tipologie di edifici: a) edifici con presenza di unita' immobiliari con superfici superiori a 200 mq, utilizzate al momento del sisma ad attivita' produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'Art. 4, comma 6; b) edifici con presenza di unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se non gia' comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo; c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attivita' produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse; d) altri edifici. 3-quater. La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, individua, per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3-ter le risorse, le priorita', le procedure e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.». 3. Dopo il comma 5 dell'Art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'Art. 1, comma 2-bis, puo' riconoscere ai comuni un contributo non superiore all'uno percento dell'importo dei lavori a base d'asta, per le attivita' di supporto tecnico amministrativo necessario a garantire, durante l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione e di arredo urbano all'interno dei PIR, la pianificazione e il coordinamento degli stessi lavori, nonche' i rapporti con i cittadini e le imprese.». 4. Dopo il comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari di edifici danneggiati ubicati all'interno dei PIR caratterizzati da una particolare complessita' in ragione della presenza di residenze, attivita' produttive e servizi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio; b) il proprietario di almeno una unita' immobiliare adibita, al momento del sisma, ad abitazione principale o alle attivita' produttive di cui all'Art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'Art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio. 6-ter. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6-bis il comune dichiara la decadenza dal contributo.». 5. Dopo l'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e' inserito il seguente: «Art. 8 bis. (Integrazione delle risorse per le finalita' di cui all'Art. 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'Art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61). - 1. La giunta regionale, al fine di assicurare il completamento delle attivita' di ricostruzione puo' destinare una quota delle risorse di cui all'Art. 1, comma 2-bis, per le finalita' di cui all'Art. 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'Art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.». 6. Dopo il comma 5 dell'Art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e' inserito il seguente: «5-bis. Alfinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2-bis si fa fronte con lo stanziamento della unita' previsionale di base 3.2.006 (cap. 8872) del bilancio annuale di previsione che sara' annualmente determinato con legge finanziaria regionale ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilita'.».