Art. 2.
Modificazione  ed  integrazione  dell'Art.  82  della legge regionale
                       28 febbraio 2000, n. 13
    1.  Al  comma 3  dell'Art.  82  della legge regionale 28 febbraio
2000,  n.  13, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle  seguenti:  «comma  1»  e  dopo  la parola: «perfezionato» sono
inserite  le seguenti: «per le spese correnti e per non piu' di sette
anni per le spese in conto capitale.».