Art. 2. Modificazione ed integrazione dell'Art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 1. Al comma 3 dell'Art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «perfezionato» sono inserite le seguenti: «per le spese correnti e per non piu' di sette anni per le spese in conto capitale.».