Art. 3. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 1. Il comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 e' abrogato. 2. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 e' sostituita dalla seguente: «c) l'adozione di atti di disposizione in ordine ai diritti reali sul patrimonio immobiliare, fino ad un valore non superiore a Euro 100.000,00;». 3. Al comma 2-bis dell'Art. 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, introdotto dall'Art. 7, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, dopo la parola: «conduttore» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi delle procedure previste dall'Istituto nazionale di servizi per il mercato agricolo e alimentare - ISMEA,». 4. Al comma 2-quater, dell'Art. 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, introdotto dall'Art. 7, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La richiesta puo' avere ad oggetto anche i beni, di proprieta' regionale strettamente necessari per l'ottimizzazione dell'azienda, nel rispetto dei limiti e dei criteri individuati nel programma di politica patrimoniale di cui all'Art. 2.».