Art. 3.
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n.
                                 14
    1.  Il  comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 18 aprile 1997,
n. 14 e' abrogato.
    2. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 18
aprile 1997, n. 14 e' sostituita dalla seguente:
    «c) l'adozione di atti di disposizione in ordine ai diritti reali
sul  patrimonio  immobiliare,  fino ad un valore non superiore a Euro
100.000,00;».
    3.  Al  comma 2-bis  dell'Art. 11 della legge regionale 18 aprile
1997,  n.  14,  introdotto dall'Art. 7, comma 2 della legge regionale
14 maggio  2003,  n. 9, dopo la parola: «conduttore» sono inserite le
seguenti: «, anche avvalendosi delle procedure previste dall'Istituto
nazionale di servizi per il mercato agricolo e alimentare - ISMEA,».
    4.   Al   comma 2-quater,  dell'Art.  11  della  legge  regionale
18 aprile  1997,  n.  14, introdotto dall'Art. 7, comma 2 della legge
regionale  14 maggio 2003, n. 9, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:
    «La  richiesta  puo' avere ad oggetto anche i beni, di proprieta'
regionale  strettamente  necessari per l'ottimizzazione dell'azienda,
nel  rispetto  dei  limiti e dei criteri individuati nel programma di
politica patrimoniale di cui all'Art. 2.».