(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4
                             marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore
e  la finalita' pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento
della  promozione  umana  e  dell'integrazione  sociale dei cittadini
nell'interesse generale della comunita'.
    2. A tal fine, in particolare:
      a) istituisce  e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative
sociali;
      b) determina  le  modalita'  di  raccordo  ed  integrazione con
l'attivita'  e  la  programmazione  dei  servizi  sociali,  sanitari,
educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per
soggetti  svantaggiati, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
      c) fissa  i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono
uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi
ed enti ed aziende pubbliche;
      d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della
cooperazione sociale;
      e) istituisce   e   determina  le  funzioni  della  commissione
regionale della cooperazione sociale.