(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalita' pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunita'. 2. A tal fine, in particolare: a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali; b) determina le modalita' di raccordo ed integrazione con l'attivita' e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche; d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) istituisce e determina le funzioni della commissione regionale della cooperazione sociale.