Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1.  Al finanziamento degli interventi di cui all'Art. 7, comma 1,
si  fa  fronte  con  le  risorse  previste  per la legge regionale n.
11/2003, nella unita' previsionale di base (UPB) 11.02.002 denominata
«Investimenti  in  favore dell'occupazione» del bilancio regionale di
previsione - Parte spesa.
    2.  Agli oneri previsti dall'Art. 8, comma 5, si provvede con gli
stanziamenti  allocati nella UPB 02.1.005 denominata «Amministrazione
del personale e servizi comuni» (capitolo 560).