Art. 10. Norma finanziaria 1. Al finanziamento degli interventi di cui all'Art. 7, comma 1, si fa fronte con le risorse previste per la legge regionale n. 11/2003, nella unita' previsionale di base (UPB) 11.02.002 denominata «Investimenti in favore dell'occupazione» del bilancio regionale di previsione - Parte spesa. 2. Agli oneri previsti dall'Art. 8, comma 5, si provvede con gli stanziamenti allocati nella UPB 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (capitolo 560).