Art. 11.
                            Norme finali
    1.  Ai  fini  dell'applicazione dell'Art. 4, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono stipulati
appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati.
    2.  La giunta regionale adotta l'atto di cui all'Art. 4, comma 1,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Al  comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale n. 11/2003, e'
aggiunta la seguente lettera:
    «e-bis)   Il   dirigente   del   servizio   programmazione  socio
assistenziale,  progettualita'  di territorio e azioni coordinate con
gli enti locali.».