Art. 11. Norme finali 1. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati. 2. La giunta regionale adotta l'atto di cui all'Art. 4, comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Al comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale n. 11/2003, e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) Il dirigente del servizio programmazione socio assistenziale, progettualita' di territorio e azioni coordinate con gli enti locali.».