Art. 2.
              Albo regionale delle cooperative sociali
    1. E' istituito presso la giunta regionale l'Albo regionale delle
cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
    2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
      a) sezione  A,  nella  quale  sono  iscritte le cooperative che
gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi;
      b) sezione  B,  nella  quale  sono  iscritte le cooperative che
svolgono  attivita'  agricole, industriali, commerciali o di servizi,
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
      c) sezione  C,  nella  quale  sono  iscritti  i consorzi di cui
all'Art. 8, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
    3.   Le   cooperative   di   nuova  costituzione  che  richiedono
l'iscrizione alla sezione B trasmettono alla commissione regionale di
cui  all'Art.  9,  entro  dodici  mesi  dalla  data di iscrizione, la
documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento
di lavoratori svantaggiati.
    4.  Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati
di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.
    5.   La  giunta  regionale  stabilisce,  sentita  la  commissione
regionale  della  cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione,
gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo
con  deliberazione  da  pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione Umbria.