Art. 3. Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale 1. I piani e gli atti di programmazione delle attivita' sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalita' di specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarieta' e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalita' di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso. 2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, purche' siano compresi nei piani annuali di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria. 3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attivita' di formazione sul lavoro degli operatori professionali, promuove, sentiti le cooperative sociali e i loro consorzi, e l'ente bilaterale del settore, la individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali. 4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attivita' di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonche' iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. 5. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione e in conformita' della legislazione nazionale e regionale di riferimento. Possono altresi' promuovere accordi tra enti pubblici, societa' a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'Art. 5, della legge n. 381/1991. 6. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per la promozione di uno sviluppo occupazionale che coniughi efficienza, solidarieta' e coesione sociale.