Art. 3.
Raccordo   e  integrazione  tra  la  programmazione  regionale  e  la
                        cooperazione sociale
    1.  I piani e gli atti di programmazione delle attivita' sociali,
sanitarie  ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento
lavorativo   di  persone  svantaggiate,  prevedono  le  modalita'  di
specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla
base dei principi di sussidiarieta' e di programmazione condivisa. In
particolare  il  piano  sanitario  e il piano sociale stabiliscono le
modalita'  di  apporto  della  cooperazione  sociale  e individuano i
settori di intervento dello stesso.
    2.  Le  cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare
interventi  formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto
della  normativa  comunitaria,  nazionale  e regionale, purche' siano
compresi nei piani annuali di formazione professionale ai sensi della
disciplina  regionale  vigente,  ovvero  previsti  nell'ambito  della
programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di
iniziativa comunitaria.
    3.  La  Regione,  nell'ambito  della  programmazione annuale e di
promozione  delle  attivita' di formazione sul lavoro degli operatori
professionali,  promuove,  sentiti  le  cooperative  sociali e i loro
consorzi,  e  l'ente  bilaterale  del settore, la individuazione e la
definizione   del   fabbisogno   formativo  e  dei  relativi  profili
professionali.
    4.  Le  cooperative  sociali e i loro consorzi possono realizzare
autonome  attivita'  di  formazione  sul lavoro dei propri operatori,
nonche'    iniziative    per    la   formazione   manageriale   degli
amministratori,  nel  rispetto  della  normativa regionale vigente in
materia.
    5.  Le  cooperative  sociali e i loro consorzi possono promuovere
azioni   di   inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate,  in
attuazione  e in conformita' della legislazione nazionale e regionale
di   riferimento.   Possono  altresi'  promuovere  accordi  tra  enti
pubblici, societa' a partecipazione pubblica e cooperative sociali di
tipo B ai sensi dell'Art. 5, della legge n. 381/1991.
    6.  La  Regione  riconosce la cooperazione sociale quale soggetto
privilegiato  per  la  promozione  di  uno sviluppo occupazionale che
coniughi efficienza, solidarieta' e coesione sociale.