Art. 4.
                      Affidamenti e convenzioni
    1.  La  giunta  regionale,  con  deliberazione  da pubblicare nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Umbria, sentita la commissione
regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale
e  stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri
e  le  procedure  per  l'affidamento  dei  servizi  e  gli  schemi di
convenzione  cui  debbono  uniformarsi  i  contratti  tra cooperative
sociali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica.
    2.  Le  procedure  di  affidamento  di  servizi  alle cooperative
sociali  tengono  conto  di  criteri  qualitativi, stabiliti con atto
della  giunta  regionale,  sentite  le  parti sociali, sulla base del
Piano  sociale  regionale,  in  particolare  si  terra'  conto  delle
esperienze  maturate  nel settore, della capacita' di rapporto con il
territorio,  della  validita' del progetto di intervento in relazione
agli   obiettivi  individuati  dall'ente,  della  professionalita'  e
qualificazione  degli  operatori,  della continuita' del servizio nel
rispetto  dei  diritti  degli  utenti, della creazione di occupazione
stabile  per  i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve
rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.
    3.  Possono  partecipare  alle procedure di affidamento di cui al
comma 1  della  presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti
all'Albo  di  cui  all'Art. 2. La cancellazione dall'Albo comporta la
risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.
    4.  I  contratti  e  le  convenzioni  relative  alla gestione dei
servizi,  caratterizzate  da  prestazioni  ricorrenti, sono di durata
triennale  e  possono  essere  rinnovati sulla base delle valutazioni
qualitative di cui all'Art. 6, comma 1, tenendo conto anche del grado
di soddisfazione dei committenti e utenti.
    5.  La  giunta  regionale  definisce  annualmente l'importo delle
risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative
sociali  di  tipo  B  iscritte all'Albo secondo le modalita' previste
dall'Art.  5,  della  legge  n.  381/1991 e ne promuove l'inserimento
negli accordi di programma di cui all'Art. 11 della presente legge.