Art. 4. Affidamenti e convenzioni 1. La giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica. 2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terra' conto delle esperienze maturate nel settore, della capacita' di rapporto con il territorio, della validita' del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalita' e qualificazione degli operatori, della continuita' del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1. 3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'Art. 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere. 4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'Art. 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti. 5. La giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalita' previste dall'Art. 5, della legge n. 381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui all'Art. 11 della presente legge.