Art. 5. Qualita' della cooperazione sociale 1. La giunta regionale definisce, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualita' dei servizi affidati. 2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualita' ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalita' di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o delle convenzioni alla giunta regionale, la quale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualita'.