Art. 5.
                 Qualita' della cooperazione sociale
    1.   La   giunta  regionale  definisce,  sentita  la  commissione
regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della
qualita' dei servizi affidati.
    2.   Gli  enti  pubblici  e/o  loro  associazioni  che  stipulano
contratti  e  convenzioni  con  le  cooperative  sociali  operano  un
monitoraggio  sulla qualita' ed efficienza dei servizi e sul rispetto
dei   criteri   di  affidamento  degli  stessi,  sulle  modalita'  di
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
    3.  I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi
annualmente  e  alla  scadenza dei contratti o delle convenzioni alla
giunta  regionale,  la  quale  sentita la commissione regionale della
cooperazione  sociale,  ne valuta la coerenza con i criteri di cui al
comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualita'.