Art. 6.
                  Determinazione dei corrispettivi
    1. I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'Art.
4  della presente legge, nonche' nel rispetto del tariffario vigente,
considerato  come elemento minimo al fine di garantire da parte delle
cooperative   sociali   la   corretta   applicazione   dei   disposti
contrattuali  nazionali  e  anche  di  quelli  raggiunti  in  sede di
contrattazione  decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo
del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore.
    2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si
deve  prevedere il rispetto del CCNL di settore, compreso il rispetto
degli   accordi  raggiunti  in  sede  di  contrattazione  decentrata.
Nell'eventuale  affidamento  a  corpo,  totale o parziale, di servizi
deve  essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente
le prestazioni alla persona ed il corrispettivo onere per la stazione
appaltante  non  puo' mai essere inferiore al disposto del tariffario
regionale.
    3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di
servizi  e/o  beni  da  parte  di cooperative sociali di tipo B e non
riconducibili  alla  tipologia  del  comma 1,  deve  essere  comunque
specificata   la  quantificazione  oraria  delle  prestazioni  ed  il
corrispettivo  onere  per  la stazione appaltante non puo' mai essere
inferiore al disposto del tariffario regionale.