Art. 7. Sostegno alla cooperazione sociale 1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalita' e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia gia' stato finanziato il consorzio stesso. 3. La Regione puo' concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale. 4. Al fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della cooperazione sociale, il limite del venticinque per cento di cui all'Art. 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, e' elevato fino al cinquanta per cento. 5. La giunta regionale puo' disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi gia' erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.