Art. 7.
                 Sostegno alla cooperazione sociale
    1.  Per  il  sostegno  degli effettivi inserimenti lavorativi dei
soggetti  svantaggiati  da  parte delle cooperative sociali di tipo B
saranno  utilizzati  gli  strumenti  previsti  dalla  legge regionale
23 luglio 2003, n. 11.
    2.  I  contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri
benefici  concessi per le medesime finalita' e le cooperative facenti
parte  di  un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo
progetto sia gia' stato finanziato il consorzio stesso.
    3.   La   Regione   puo'   concedere   alle  cooperative  sociali
agevolazioni  fiscali  su  base locale da determinare annualmente con
legge regionale.
    4.  Al  fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della
cooperazione  sociale,  il  limite  del  venticinque per cento di cui
all'Art.  5,  comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, e'
elevato fino al cinquanta per cento.
    5.  La  giunta regionale puo' disporre ispezioni amministrative e
contabili  presso  i  soggetti  beneficiari  per  la  verifica  della
corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione
dei  contributi  gia'  erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione
risulti non conforme alle norme della presente legge.