Art. 9. Compiti della commissione 1. La commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare: a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo; b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'Art. 8, comma 4; c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale; d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualita' degli interventi; e) puo' effettuare verifiche sulla effettiva operativita' delle cooperative sociali iscritte all'Albo; f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del piano sociale regionale e sui piani sociali territoriali.