Art. 9.
                      Compiti della commissione
    1.  La  commissione regionale per la cooperazione sociale formula
proposte ed esprime pareri alla giunta regionale nelle materie di cui
alla presente legge ed in particolare:
      a) esprime  il  parere  sulle  domande  di  iscrizione  e sulle
richieste di cancellazione dall'Albo;
      b) propone   indagini   ed   ispezioni  effettuate  tramite  le
strutture di cui all'Art. 8, comma 4;
      c) propone,   in   occasione   dei   rinnovi  contrattuali,  il
tariffario regionale;
      d) propone  sistemi  di  controllo  con particolare riferimento
alla qualita' degli interventi;
      e) puo' effettuare verifiche sulla effettiva operativita' delle
cooperative sociali iscritte all'Albo;
      f) attua,  in  materia  di  cooperazione  sociale, una verifica
sull'attuazione  del  piano  sociale  regionale  e  sui piani sociali
territoriali.