Art. 2. Norme di prima applicazione 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo. 2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico. 3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.