Art. 2.
                     Norme di prima applicazione
    1.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  i  dirigenti  con  rapporto di lavoro non esclusivo,
titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano
al  direttore  generale  dell'Azienda la propria opzione in ordine al
rapporto esclusivo.
    2.  Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo
decade automaticamente dall'incarico.
    3.  La  mancata  comunicazione  nel  termine  di  cui  al comma 1
comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.