Art. 3.
                         I n d e n n i t a'
    1.  L'indennita'  di  esclusivita'  del rapporto di lavoro di cui
all'Art.  42  del  contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
relativa  alla  dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale 1998-2001, e' erogata unicamente al personale a rapporto di
lavoro esclusivo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 23 febbraio 2005
                             LORENZETTI