Art. 3. I n d e n n i t a' 1. L'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro di cui all'Art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 1998-2001, e' erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 23 febbraio 2005 LORENZETTI