Art. 2.
                        Compiti della Regione

    1.  Per  le  finalita'  di cui all'Art. 1 la Regione promuove, in
collaborazione  con  le parti sociali interessate, con l'Osservatorio
regionale   sul  mobbing  di  cui  all'Art.  7  e  con  le  strutture
socio-sanitarie    locali,   azioni   di   prevenzione,   formazione,
informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.