Art. 3.
                        Azioni di formazione

    1.  La  Regione  promuove  corsi  di formazione professionale sul
fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
      a) operatori  dei  Servizi  di  prevenzione  e  sicurezza negli
ambienti di lavoro (SPSAL) e dei centri di salute mentale;
      b) operatori dell'ispettorato del lavoro;
      c) operatori degli istituti di previdenza;
      d) operatori  delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro;
      e) operatori  degli  sportelli  anti-mobbing  di cui all'Art. 6
della presente legge;
      f) responsabili   della  gestione  del  personale  nel  settore
pubblico e privato.