Art. 3. Azioni di formazione 1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti: a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e dei centri di salute mentale; b) operatori dell'ispettorato del lavoro; c) operatori degli istituti di previdenza; d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'Art. 6 della presente legge; f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.