Art. 4.
                  Azioni di informazione e ricerca

    1. La Regione promuove:
      a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing,
anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'Art.
7 e l'Agenzia umbra ricerche (A.U.R.);
      b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e
informazione;
      c) l'attivazione  di  corsi  post-laurea  nelle materie oggetto
della presente legge.