Art. 4. Azioni di informazione e ricerca 1. La Regione promuove: a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'Art. 7 e l'Agenzia umbra ricerche (A.U.R.); b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione; c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.