Art. 5.
          Azioni di assistenza medico-legale e psicologica

    1.  La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e
terapie  psicologiche  di sostegno e riabilitazione per il lavoratore
vittima  del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalita'
da   stabilirsi   dalla   giunta   regionale   entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.