Art. 5. Azioni di assistenza medico-legale e psicologica 1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalita' da stabilirsi dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.