Art. 6. Sportelli anti-mobbing 1. La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di: a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore; b) orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente; c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.