Art. 6.
                       Sportelli anti-mobbing

    1.  La  Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali
di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:
      a) fornire  una  prima  consulenza  in  ordine  ai  diritti del
lavoratore;
      b) orientare   il   lavoratore  presso  gli  uffici  della  ASL
competente;
      c) segnalare,  con  il  consenso  del  lavoratore,  i  casi  di
presunto  mobbing  al  Servizio  di  prevenzione  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro territorialmente competente.