Art. 7. Osservatorio regionale sul mobbing 1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro. 2. L'Osservatorio e' composto da: a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede; b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'Art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; c) il dirigente regionale del servizio di prevenzione, o suo delegato; d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro; e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella commissione tripartita; f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione tripartita; g) la consigliera regionale di parita'; h) un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione regionale della sanita', a cura del direttore della stessa; i) un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'ufficio legale della Regione. 3. L'Osservatorio e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale e il suo funzionamento e disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro. 4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) formula proposte alla giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge; b) svolge attivita' di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonche' degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalita' della presente legge, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro; c) realizzail monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione; d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge; e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attivita' istituzionali.