Art. 7.
                 Osservatorio regionale sul mobbing

    1.  E'  istituito  l'Osservatorio  regionale sul mobbing con sede
presso l'assessorato competente in materia di lavoro.
    2. L'Osservatorio e' composto da:
      a) l'assessore  regionale  alle  politiche attive del lavoro, o
suo delegato, che lo presiede;
      b) un  membro designato dal comitato regionale di coordinamento
per  la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'Art. 27 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
      c) il  dirigente  regionale  del servizio di prevenzione, o suo
delegato;
      d) un  rappresentante  designato  dalla direzione regionale del
lavoro;
      e) un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori presenti nella commissione
tripartita;
      f) un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
organizzazioni   sindacali   dei  datori  di  lavoro  presenti  nella
commissione tripartita;
      g) la consigliera regionale di parita';
      h) un  sociologo  e  uno  psicologo individuati dalla direzione
regionale della sanita', a cura del direttore della stessa;
      i) un  avvocato  esperto  di diritto del lavoro, da individuare
nell'ambito dell'ufficio legale della Regione.
    3.  L'Osservatorio e' costituito con decreto del presidente della
giunta  regionale  e  il suo funzionamento e disciplinato da apposito
regolamento  interno.  Le  funzioni  di  segreteria sono svolte dalla
struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.
    4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
      a) formula proposte alla giunta regionale in ordine alle azioni
e interventi di cui alla presente legge;
      b) svolge  attivita'  di  consulenza nei confronti degli organi
regionali,  nonche'  degli  enti pubblici, delle associazioni ed enti
privati  e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino
iniziative  a  sostegno  delle  finalita'  della  presente  legge, in
particolare  si  raccorda  con i comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing  o  organismi  analoghi  eventualmente previsti dai contratti
collettivi di lavoro;
      c) realizzail  monitoraggio  e  le  analisi  del  fenomeno  del
mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;
      d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di
informazione  in  raccordo  con i soggetti destinatari della presente
legge;
      e) promuove  i  protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli
organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing
anche    nell'ambito   dello   svolgimento   delle   loro   attivita'
istituzionali.