Art. 9.
                          Norma finanziaria

    1.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  di  prevenzione  e
contrasto  del fenomeno del mobbing e' autorizzata per l'anno 2005 la
spesa di Euro 5.000,00 da iscrivere nella unita' previsionale di base
11.1.001  denominata  «Agenzia  Umbria lavoro e Centri per l'impiego»
del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n. i.).
    2.   Per   il   finanziamento  della  gestione  e  dell'attivita'
dell'Osservatorio   regionale  sul  mobbing  di  cui  all'Art.  7  e'
autorizzata  per  l'anno  2005 la spesa di Euro 5.000,00 da iscrivere
nella unita' previsionale di base 11.1.001 denominata «Agenzia Umbria
lavoro  e  Centri per l'impiego» del bilancio regionale di previsione
(cap. 2924 n. i.).
    3.  Al  finanziamento  degli  oneri  di  cui ai commi 1 e 2 si fa
fronte  con  riduzione  di  pari importo dello stanziamento esistente
nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione
2005 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza
del  punto 1,  lettera  A),  della tabella A) della legge finanziaria
regionale 2005.
    4.  Per  gli  anni  2006  e  successivi  l'entita' della spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'Art.  27,  comma  3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
    5.  La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 28 febbraio 2005
                             LORENZETTI