Art. 12. Istanza di autorizzazione 1. L'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva contiene: a) le generalita' del richiedente; b) la dichiarazione di disponibilita' dei terreni interessati dall'intervento di cava, l'estensione dell'area, la qualita' e quantita' dei materiali di cava, la prevista durata dell'intervento di cava; c) la destinazione d'uso dei prodotti di cava, la localizzazione di tutti gli impianti di prima lavorazione o trasformazione connessi o correlati all'attivita' di cava, la qualita' e quantita' dei materiali di cava destinati a ciascun impianto, la viabilita' interessata, la frequenza del transito di mezzi pesanti; d) la destinazione finale dell'area di cava; e) l'eventuale documentazione inerente la certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS. 2. Alla istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la relazione tecnico-economica dell'azienda richiedente dalla quale risulti: 1) la descrizione delle attivita' svolte di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava, delle caratteristiche e capacita' produttiva degli impianti; 2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento alle attivita' di cava effettuate e all'efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate; 3) il fatturato annuo e il numero delle persone occupate, eventualmente distinti per singole attivita'; 4) quant'altro ritenuto necessario a dimostrare la capacita' tecnico-economica di cui all'Art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2000; b) il titolo di disponibilita' dei terreni interessati dall'intervento di cava oggetto dell'istanza; c) il certificato di iscrizione dell'istante nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente dal quale risulti: 1) il numero di iscrizione nel registro; 2) la sede sociale; 3) i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa; d) la dichiarazione che a carico dell'impresa non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtu' di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni; e) la dichiarazione che nulla osta ai fini dell'Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; f) lo studio di impatto ambientale, l'attestazione e la dichiarazione di cui all'Art. 5, comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 11/1998, ove necessaria la valutazione di impatto ambientale di cui all'Art. 19; g) il progetto definitivo di cui all'Art. 13. 3. Nel caso di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, la documentazione di cui al comma 2 e' integrata dalla copia del provvedimento di riconoscimento della disponibilita' del giacimento di cava di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000. 4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.