Art. 15. Relazione ecologica 1. La relazione di cui all'Art. 13, comma 1, lettera b), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area di intervento e della porzione di territorio comunque interessate, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale ove previsti che devono assicurare la ricostituzione della funzionalita' degli ecosistemi. Sulla base della descrizione dello stato delle componenti ambientali contenuta nel rapporto ambientale di cui all'Art. 5 e di ulteriori indagini sull'area di cava e aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione e' composta dai seguenti elementi minimi: a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, compresa l'analisi tipologica e la determinazione dei parametri caratteristici degli attuali potenziali e previsti usi agricoli; delle modalita' di stoccaggio conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso; delle modalita' di reimpiego messa a dimora e fertilizzazione - compost letame sovescio ammendanti -, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli; del terreno agrario o vegetale preventivamente accantonato, della necessita' di ulteriore reperimento di terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche e disponibilita' e provenienza; b) la descrizione delle popolazioni vegetali, dei tipi fisionomico-strutturali dei popolamenti forestali presenti, compresa l'analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione, l'elenco delle specie previste per la rinaturazione, comunque compatibili con quelli preesistenti, quantita' e qualita', sesto di impianto, messa a dimora e fertilizzazione; c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, che potrebbe essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita' estrattiva; d) la descrizione delle caratteristiche paesaggisti che, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita' estrattiva. 2. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attivita' di cava, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attivita' di manutenzione ordinarie e straordinarie. 3. Nel caso di intervento di compensazione ambientale di cui all'Art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000, la relazione comprende, per quanto attiene le aree boschive, la stima del valore ecologico economico e sociale del bosco da eliminare e la stima dei costi di nuovo impianto comprensivi degli interventi di manutenzione.