Art. 15.
                         Relazione ecologica
    1. La   relazione   di  cui  all'Art.  13,  comma 1,  lettera b),
attraverso  lo  studio  delle  caratteristiche  abiotiche  e biotiche
dell'area  di  intervento  e  della  porzione  di territorio comunque
interessate,  definisce  tutti gli strumenti utili alla progettazione
dell'intervento  con  particolare  riguardo  alla realizzazione delle
opere  di  recupero  ambientale  e  degli interventi di compensazione
ambientale ove previsti che devono assicurare la ricostituzione della
funzionalita'  degli  ecosistemi.  Sulla base della descrizione dello
stato  delle  componenti ambientali contenuta nel rapporto ambientale
di  cui  all'Art.  5 e di ulteriori indagini sull'area di cava e aree
circostanti   interessate   dalle   popolazioni  animali  e  vegetali
presenti, la relazione e' composta dai seguenti elementi minimi:
      a) la   descrizione   delle   caratteristiche   pedologiche   e
agronomiche,  compresa  l'analisi  tipologica e la determinazione dei
parametri  caratteristici  degli  attuali  potenziali  e previsti usi
agricoli;  delle modalita' di stoccaggio conservazione e manutenzione
del  terreno agrario o vegetale rimosso; delle modalita' di reimpiego
messa a dimora e fertilizzazione - compost letame sovescio ammendanti
-, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;
del  terreno  agrario  o  vegetale preventivamente accantonato, della
necessita'  di  ulteriore  reperimento di terreno agrario o vegetale,
sue caratteristiche e disponibilita' e provenienza;
      b) la   descrizione   delle   popolazioni  vegetali,  dei  tipi
fisionomico-strutturali  dei popolamenti forestali presenti, compresa
l'analisi  floristica  e  fitosociologica  con la ricostruzione della
serie  dinamica della vegetazione, l'elenco delle specie previste per
la  rinaturazione,  comunque  compatibili  con  quelli  preesistenti,
quantita'   e   qualita',   sesto  di  impianto,  messa  a  dimora  e
fertilizzazione;
      c) la  descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco
delle  specie  di interesse naturalistico e comunitario eventualmente
presenti,   che   potrebbe  essere  danneggiate  dalla  realizzazione
dell'intervento,  le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti
causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita'
estrattiva;
      d) la  descrizione delle caratteristiche paesaggisti che, delle
vedute  bellezze  panoramiche  e  punti  di  visuale,  del patrimonio
architettonico,  storico  e culturale che potrebbe essere danneggiato
dalla   realizzazione   dell'intervento,   le  misure  ed  azioni  di
minimizzazione  degli effetti causati, a breve medio e lungo termine,
dall'esercizio dell'attivita' estrattiva.
    2. Alla  relazione  di cui al comma 1 e' allegato il programma di
manutenzione  delle  opere in verde a breve medio e lungo termine, di
durata  comunque  non  inferiore  a dieci anni a far data dal termine
delle   attivita'   di  cava,  con  il  quale  sono  dettagliatamente
illustrate  tutte  le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e
lo  sviluppo  delle  specie  vegetali  utilizzate,  il recupero delle
fallanze, le attivita' di manutenzione ordinarie e straordinarie.
    3. Nel  caso  di  intervento  di  compensazione ambientale di cui
all'Art.  6,  comma 4,  della legge regionale n. 2/2000, la relazione
comprende,  per  quanto attiene le aree boschive, la stima del valore
ecologico  economico  e sociale del bosco da eliminare e la stima dei
costi di nuovo impianto comprensivi degli interventi di manutenzione.