Art. 17.
                     Computo metrico estimativo
    1. Il  computo  metrico  estimativo  delle  opere e dei lavori di
escavazione   e   ricomposizione   ambientale   deve  essere  redatto
utilizzando il prezziario regionale vigente. Per eventuali prezzi non
ricompresi  si  fa  riferimento  ai  listini  delle  locali Camere di
commercio ovvero, in difetto, ai locali prezzi di mercato.