Art. 17. Computo metrico estimativo 1. Il computo metrico estimativo delle opere e dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale deve essere redatto utilizzando il prezziario regionale vigente. Per eventuali prezzi non ricompresi si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in difetto, ai locali prezzi di mercato.