Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: a) attivita' di cava o attivita' estrattiva: i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali; b) area di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attivita' di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonche' i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilita' di servizio e di raccordo alla viabilita' pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio; c) fase o stralcio funzionale di coltivazione: la unita' nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali; d) lotto o sottofase di coltivazione: unita' nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile durante la coltivazione la contestualita' dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale; e) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonche' tutte le attivita' di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione, in maniera organizzata e continuativa, quali in particolare il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzatura e il taglio dei materiali; f) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio dei materiali litoidi, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei nonche' ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonche' per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie; g) sistemazione morfologica: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero ambientale; h) recupero ambientale: insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area di cava di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 2/2000 e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalita' degli ecosistemi; i) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante, messe a dimora in modo tale, da raggiungere nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero ambientale; j) interventi di apertura di cava: la realizzazione di una nuova attivita' di cava e di opere di recupero ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava attive o dismesse; k) interventi di ampliamento: la prosecuzione di un'attivita' di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito; l) interventi di completamento: la prosecuzione di un'attivita' di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla completa chiusura dell'attivita' estrattiva e la definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso; m) interventi di riattivazione: la ripresa dell'attivita' estrattiva da un'area di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi; n) interventi di reinserimento: la ripresa dell'attivita' estrattiva da un'area di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso; o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimita' di un'area di cava dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti.