Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
      a) attivita'  di  cava  o  attivita'  estrattiva:  i  lavori di
escavazione  dei  materiali  di  cava  e di ricomposizione ambientale
delle  aree di cava di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale
n.  2/2000  da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e
funzionali;
      b) area  di  cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attivita'
di  coltivazione  dei  materiali  e  la  prima lavorazione e ove sono
situati  gli  impianti,  i  macchinari, gli apparecchi e gli utensili
destinati   alla   coltivazione,   alla  prima  lavorazione  ed  alla
commercializzazione,  nonche' i piazzali di lavorazione, stoccaggio e
caricamento,  le pertinenze degli impianti, la viabilita' di servizio
e di raccordo alla viabilita' pubblica, i depositi e gli accumuli dei
materiali  lavorati,  i  fabbricati  per ricovero e riparazione degli
automezzi  e  delle  macchine  operatrici,  i serbatoi, i locali ed i
servizi  a  cui  i  lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche
degli  scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei
fanghi di lavaggio;
      c) fase  o stralcio funzionale di coltivazione: la unita' nella
quale  si  suddivide  la  coltivazione  del  giacimento  in  porzioni
successive e funzionali;
      d) lotto  o  sottofase  di  coltivazione: unita' nella quale si
suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione,
col   fine   di   rendere   possibile   durante  la  coltivazione  la
contestualita' dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;
      e) prima  lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione
del   materiale   dal   fronte   di   scavo,  finalizzate  a  rendere
commerciabile   il   materiale   stesso  senza  l'aggiunta  di  altri
componenti  o prodotti, nonche' tutte le attivita' di valorizzazione,
svolte   in  sequenza  o  complementari  all'estrazione,  in  maniera
organizzata  e  continuativa,  quali  in particolare il caricamento e
trasporto  internamente  all'area  di  cava  dei materiali estratti e
lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione,
lo   stoccaggio,  la  squadratura,  la  lizzatura  e  il  taglio  dei
materiali;
      f) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i
macchinari   finalizzati   al  lavaggio,  vagliatura,  frantumazione,
selezione,  distribuzione  ed  insilaggio  dei  materiali  litoidi, i
macchinari   e   gli   impianti  finalizzati  alla  estrazione,  alla
squadratura  ed  al  taglio  di  inerti  lapidei  nonche'  ogni altro
impianto  di  tipo  minerario, ivi compresi le incastellature fisse o
mobili,  funzionali  agli  impianti  di  cui  sopra, i fabbricati per
ricovero  e  riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici,
nonche'  per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle
acque   di  lavaggio,  i  serbatoi,  i  silos,  i  capannoni  per  le
lavorazioni primarie;
      g) sistemazione  morfologica:  l'insieme  degli  interventi  di
sistemazione  geomorfologica  idro-geologica  e idraulica dell'area e
dei  fronti  di  scavo,  finalizzati  ad  ottimizzare le condizioni e
l'andamento  del  substrato  roccioso  per  garantire  efficacia alle
successive opere di recupero ambientale;
      h) recupero   ambientale:   insieme   di  opere  funzionali  ad
assicurare,   anche   con   l'utilizzo   di  tecniche  di  ingegneria
naturalistica,  la ricomposizione ambientale dell'area di cava di cui
all'Art.  6 della legge regionale n. 2/2000 e la ricostituzione degli
equilibri naturali e della funzionalita' degli ecosistemi;
      i) ingegneria    naturalistica:    la    tecnica    costruttiva
ingegneristica  che  si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire
costruzioni  in  terra  con l'impiego di piante e di parti di piante,
messe  a  dimora  in  modo  tale,  da  raggiungere nel corso del loro
sviluppo,  sia  da  sole,  come materiale da costruzione vivo, sia in
unione   con  materiale  da  costruzione  inerte,  un  consolidamento
duraturo delle opere di recupero ambientale;
      j) interventi  di  apertura  di  cava:  la realizzazione di una
nuova  attivita'  di  cava  e  di opere di recupero ambientale per lo
sfruttamento  di  un  nuovo  giacimento  in  un contesto ambientale e
territoriale  non interessato dalla presenza di aree di cava attive o
dismesse;
      k) interventi  di  ampliamento: la prosecuzione di un'attivita'
di  cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe,
per  conseguire  il  razionale  sfruttamento  del giacimento e da cui
comunque  derivi,  tramite  la  realizzazione  di  opere  di recupero
ambientale,  una  migliore  sistemazione  finale  dell'area  di  cava
rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;
      l) interventi di completamento: la prosecuzione di un'attivita'
di  cava  in  esercizio con limitato aumento della superficie in aree
limitrofe   finalizzato   alla   completa   chiusura   dell'attivita'
estrattiva  e la definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale
e  paesaggistico,  tramite  la  realizzazione  di  opere  di recupero
ambientale.  Di  norma,  nel  caso  di cave di monte, l'aumento della
superficie  di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un
efficace  raccordo  morfologico del fronte di escavazione con le aree
limitrofe  e  minori pendenze senza arretramento del piede del fronte
stesso;
      m) interventi   di  riattivazione:  la  ripresa  dell'attivita'
estrattiva  da  un'area di cava dismessa con aumento della superficie
in  aree  limitrofe,  per  conseguire  il  razionale sfruttamento del
giacimento  e  da  cui  comunque  derivi, tramite la realizzazione di
opere  di  recupero  ambientale,  una  migliore  sistemazione  finale
dell'area rispetto allo stato dei luoghi;
      n) interventi   di  reinserimento:  la  ripresa  dell'attivita'
estrattiva  da  un'area  di  cava dismessa con limitato aumento della
superficie  in  aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna
dell'area  al  contesto  naturale  e  paesaggistico e da cui comunque
derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una
migliore  sistemazione  finale  dell'area  rispetto  allo  stato  dei
luoghi.  Di  norma,  nel  caso  di  cave  di  monte,  l'aumento della
superficie  di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un
efficace  raccordo  morfologico del fronte di escavazione con le aree
limitrofe  e  minori pendenze senza arretramento del piede del fronte
stesso;
      o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere
di  recupero  ambientale  all'interno  o in prossimita' di un'area di
cava   dismessa   finalizzata   esclusivamente   alla  ricomposizione
ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti.