Art. 20.
             Autorizzazioni per il fabbisogno ordinario
    1. L'autorizzazione   per   il   soddisfacimento  del  fabbisogno
ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000
e'  rilasciata  sulla base delle quantita' da utilizzare nei previsti
impianti  di  prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione
di  prodotti  di  cava  ubicati sul territorio regionale. Nei casi di
interventi  di  ampliamento  o  completamento  si  tiene  conto delle
quantita'  di  materiale  estratte  dichiarate con le perizie giurate
presentate  ai  sensi  dell'Art.  11, comma 1, lettera f) della legge
regionale n. 2/2000.
    2. Nel  caso  di attivita' di cava che effettuino anche attivita'
di  recupero e riciclaggio di rifiuti inerti alle quantita' di cui al
comma 1  possono  essere  aggiunte  le  quantita' di materiali inerti
riciclati.