Art. 20. Autorizzazioni per il fabbisogno ordinario 1. L'autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 e' rilasciata sulla base delle quantita' da utilizzare nei previsti impianti di prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale. Nei casi di interventi di ampliamento o completamento si tiene conto delle quantita' di materiale estratte dichiarate con le perizie giurate presentate ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000. 2. Nel caso di attivita' di cava che effettuino anche attivita' di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti alle quantita' di cui al comma 1 possono essere aggiunte le quantita' di materiali inerti riciclati.