Art. 23. Compiti della giunta regionale 1. La giunta regionale con proprio atto: a) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la determinazione delle modalita' di pagamento e di utilizzo del contributo di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 2/2000; b) detta le modalita' per il coordinamento dell'attivita' di vigilanza, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale n. 2/2000; c) adotta schede informative e liste di controllo per lo svolgimento delle attivita' di accertamento dei giacimenti, la presentazione della perizia giurata, della statistica mineraria e regionale; d) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la progettazione, la presentazione e l'esame delle richieste di accertamento e di autorizzazione di attivita' di cava di argille o pietre ornamentali a carattere artigianale e comunque inferiori a 1.000 metri cubi all'anno.