Art. 23.
                   Compiti della giunta regionale
    1. La giunta regionale con proprio atto:
      a) impartisce   direttive   e   istruzioni   tecniche   per  la
determinazione  delle  modalita'  di  pagamento  e  di  utilizzo  del
contributo di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 2/2000;
      b) detta  le  modalita'  per il coordinamento dell'attivita' di
vigilanza, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale n. 2/2000;
      c) adotta  schede  informative  e  liste  di  controllo  per lo
svolgimento  delle  attivita'  di  accertamento  dei  giacimenti,  la
presentazione  della  perizia  giurata,  della statistica mineraria e
regionale;
      d) impartisce   direttive   e   istruzioni   tecniche   per  la
progettazione,   la   presentazione  e  l'esame  delle  richieste  di
accertamento  e  di  autorizzazione di attivita' di cava di argille o
pietre  ornamentali  a  carattere  artigianale e comunque inferiori a
1.000 metri cubi all'anno.