Art. 25. C a p o s a l d i 1. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, e' tenuto ad apporre caposaldi di riferimento dello stato di avanzamento dell'attivita' nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza. 2. I caposaldi di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del giacimento, il perimetro dell'area di cava autorizzata, altri punti rappresentativi di fasi e lotti di coltivazione, interni od esterni all'area di cava. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.