Art. 25.
                          C a p o s a l d i
    1. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori,
e'  tenuto  ad  apporre  caposaldi  di  riferimento  dello  stato  di
avanzamento  dell'attivita' nel rispetto delle previsioni progettuali
e  delle  eventuali  prescrizioni impartite dai funzionari incaricati
della vigilanza.
    2. I caposaldi di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti
e  provvisori  e  devono essere comunque facilmente individuabili sul
terreno.  Quelli  permanenti  sono  apposti  nel  numero  necessario,
comunque  non  inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro
del  giacimento,  il  perimetro  dell'area di cava autorizzata, altri
punti  rappresentativi  di  fasi  e lotti di coltivazione, interni od
esterni  all'area di cava. Quelli provvisori sono apposti all'interno
dell'area  di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di
avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.