Art. 26. Perizia giurata 1. Alla perizia giurata di cui all'Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000 e' allegata una relazione che contiene: a) la descrizione delle attivita' svolte riferite alle singole fasi del progetto; b) la quantita' dei volumi estratti come risultante dal calcolo di cui al comma 2, lettera d); c) la categoria di materiale di cava di cui all'Art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000; d) la quantita', qualita' e provenienza degli eventuali materiali assimilabili, rifiuti inerti e materiali utilizzati per la produzione di inerti e per le attivita' di ricomposizione ambientale. 2. Alla perizia giurata sono allegati, altresi', i seguenti documenti: a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei caposaldi di riferimento di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e 25; b) la planimetria a curve di livello dello stato attuale di avanzamento da eseguire alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le stesse fasi e lotti di coltivazione, le aree di escavazione e di ricomposizione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento, traccia delle sezioni; c) le sezioni topografiche del: 1) profilo iniziale del terreno; 2) profilo di progetto a termine coltivazione; 3) profilo dello stato attuale di avanzamento; 4) profilo dello stato di avanzamento precedente; d) il calcolo dei volumi di cui comma 1, lettera b) estratti nel periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente; e) il quadro riepilogativo delle quantita' di materiali utilizzati negli impianti o industrie ubicate all'interno o all'esterno dell'area di cava, ubicazione e caratteristiche; f) l'aggiornamento del quadro riassuntivo di cui all'Art. 14, comma 2, lettera g), nel caso di ulteriori prove sui materiali o prodotti di cava; g) l'eventuale documentazione attestante la certificazione dei materiali o prodotti di cava; h) la scheda debitamente compilata redatta sulla base dello schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera c). 3. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) deriva da un rilievo plano-altimetrico da eseguire nei mesi di novembre-dicembre dell'annualita' di riferimento e di norma nel periodo in cui e' stato effettuato il rilievo dell'anno precedente. Il rilievo e' sempre riferito ai caposaldi di cui di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e 25. 4. Il titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cava, ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000 presenta e sottoscrive la perizia di cui al comma 1, giurata dal direttore dei lavori di cava. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) e' redatta e sottoscritta da tecnici abilitati. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h) e' redatta e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.