Art. 26.
                           Perizia giurata
    1. Alla  perizia  giurata di cui all'Art. 11, comma 1, lettera f)
della  legge  regionale  n.  2/2000  e'  allegata  una  relazione che
contiene:
      a) la  descrizione delle attivita' svolte riferite alle singole
fasi del progetto;
      b) la quantita' dei volumi estratti come risultante dal calcolo
di cui al comma 2, lettera d);
      c) la  categoria  di  materiale  di  cava  di  cui all'Art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 2/2000;
      d) la   quantita',   qualita'  e  provenienza  degli  eventuali
materiali  assimilabili, rifiuti inerti e materiali utilizzati per la
produzione di inerti e per le attivita' di ricomposizione ambientale.
    2. Alla  perizia  giurata  sono  allegati,  altresi',  i seguenti
documenti:
      a) la  planimetria  dei  punti  quotati  dello stato attuale di
avanzamento,  con  indicate  le  corrispondenti  quote dello stato di
avanzamento  precedente,  del  terreno iniziale e finale, dei vertici
del  giacimento  e  dei caposaldi di riferimento di cui agli Art. 18,
comma 1, lettera c) e 25;
      b) la  planimetria  a  curve  di livello dello stato attuale di
avanzamento da eseguire alla stessa scala del progetto approvato, con
indicate  le  stesse  fasi  e  lotti  di  coltivazione,  le  aree  di
escavazione  e  di ricomposizione ambientale oggetto degli interventi
eseguiti nel periodo di riferimento, traccia delle sezioni;
      c) le sezioni topografiche del:
        1) profilo iniziale del terreno;
        2) profilo di progetto a termine coltivazione;
        3) profilo dello stato attuale di avanzamento;
        4) profilo dello stato di avanzamento precedente;
      d) il  calcolo  dei  volumi di cui comma 1, lettera b) estratti
nel periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente;
      e) il   quadro   riepilogativo  delle  quantita'  di  materiali
utilizzati   negli   impianti   o  industrie  ubicate  all'interno  o
all'esterno dell'area di cava, ubicazione e caratteristiche;
      f) l'aggiornamento  del  quadro riassuntivo di cui all'Art. 14,
comma 2,  lettera g),  nel  caso  di  ulteriori prove sui materiali o
prodotti di cava;
      g) l'eventuale  documentazione attestante la certificazione dei
materiali o prodotti di cava;
      h) la  scheda  debitamente  compilata  redatta sulla base dello
schema  adottato  dalla  giunta  regionale  ai  sensi  dell'Art.  23,
comma 1, lettera c).
    3. La  documentazione  di  cui  al  comma 2,  lettere a), b) e c)
deriva  da  un  rilievo  plano-altimetrico  da  eseguire  nei mesi di
novembre-dicembre  dell'annualita'  di  riferimento  e  di  norma nel
periodo  in  cui e' stato effettuato il rilievo dell'anno precedente.
Il  rilievo  e'  sempre riferito ai caposaldi di cui di cui agli Art.
18, comma 1, lettera c) e 25.
    4. Il  titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di  cava,  ai  sensi  dell'Art.  11,  comma 1, lettera f) della legge
regionale  n.  2/2000  presenta  e  sottoscrive  la perizia di cui al
comma 1,  giurata dal direttore dei lavori di cava. La documentazione
di  cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) e' redatta e sottoscritta
da   tecnici   abilitati.   La  documentazione  di  cui  al  comma 2,
lettere e),  f),  g)  e  h)  e'  redatta  e sottoscritta dal titolare
dell'autorizzazione.