Art. 27.
                        Garanzie patrimoniali
    1. La  garanzia di cui all'Art. 10, comma 1 della legge regionale
n.  2/2000  e'  prestata  per  la  durata dei lavori di escavazione e
ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato. Al termine
dei  lavori  la  garanzia e' svincolata sulla base del verbale di cui
all'Art.  13,  comma 2  della legge regionale n. 2/2000 con eccezione
della parte relativa al programma di manutenzione di cui all'Art. 15,
comma 2 da svincolare decorsi dieci anni.
    2. Alla  richiesta  di  svincolo  parziale  della garanzia di cui
all'Art.  10, comma 4, della legge regionale n. 2/2000 e' allegata la
dichiarazione,  a  firma  del  direttore  dei  lavori  di cava di cui
all'Art.  11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, di
regolare  esecuzione  dei  lavori  di  escavazione  e  ricomposizione
ambientale  delle  fasi o lotti di coltivazione per le quali e' stata
prestata la garanzia fideiussoria.