Art. 27. Garanzie patrimoniali 1. La garanzia di cui all'Art. 10, comma 1 della legge regionale n. 2/2000 e' prestata per la durata dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato. Al termine dei lavori la garanzia e' svincolata sulla base del verbale di cui all'Art. 13, comma 2 della legge regionale n. 2/2000 con eccezione della parte relativa al programma di manutenzione di cui all'Art. 15, comma 2 da svincolare decorsi dieci anni. 2. Alla richiesta di svincolo parziale della garanzia di cui all'Art. 10, comma 4, della legge regionale n. 2/2000 e' allegata la dichiarazione, a firma del direttore dei lavori di cava di cui all'Art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, di regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale delle fasi o lotti di coltivazione per le quali e' stata prestata la garanzia fideiussoria.