Art. 29. V i g i l a n z a 1. L'attivita' di vigilanza di cui all'Art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 concerne la verifica della regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato, comprese le eventuali prescrizioni impartite con l'autorizzazione, e il controllo delle superfici oggetto dell'attivita' di cava e dei volumi di materiali estratti. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici del giacimento e ai caposaldi di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e 25 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'Art. 26, comma 2, lettera b). Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori caposaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attivita' e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione. 3. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza comunque non inferiore ad un anno, da stabilire per ogni attivita' in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area di cava. Ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2000, le operazioni di accertamento o le verifiche di cui al comma 1, anche comprensive delle indagini di cui all'Art. 28, comma 4, sono effettuate tramite il personale, le attrezzature, la strumentazione messa a disposizione dal titolare dell'autorizzazione o con oneri a carico qualora non adeguata o non disponibile.