Art. 29.
                          V i g i l a n z a
    1. L'attivita'  di  vigilanza  di cui all'Art. 14, comma 1, della
legge  regionale  n.  2/2000  concerne  la  verifica  della  regolare
esecuzione  dei  lavori  di  escavazione  e ricomposizione ambientale
previsti  dal  progetto approvato, comprese le eventuali prescrizioni
impartite  con  l'autorizzazione,  e  il  controllo  delle  superfici
oggetto dell'attivita' di cava e dei volumi di materiali estratti.
    2. Il  controllo  di  cui  al  comma 1  e'  effettuato, anche con
ausilio  di  strumentazione  tecnica,  con riferimento ai vertici del
giacimento  e ai caposaldi di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e
25  e  allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate
di  cui  all'Art. 26, comma 2, lettera b). Ove ritenuto necessario, i
tecnici  incaricati  delle  funzioni di vigilanza possono individuare
ulteriori  caposaldi  di  riferimento  in  relazione  allo  stato  di
avanzamento  dell'attivita' e alla prevista suddivisione dell'area di
cava in fasi o lotti di coltivazione.
    3. L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al  comma 1 sono eseguite
periodicamente  con  frequenza  comunque non inferiore ad un anno, da
stabilire  per  ogni  attivita'  in  relazione alla dimensione e alle
caratteristiche  dell'area  di  cava. Ai sensi dell'Art. 11, comma 1,
lettera d)   della  legge  regionale  n.  2/2000,  le  operazioni  di
accertamento  o  le  verifiche  di  cui al comma 1, anche comprensive
delle  indagini  di cui all'Art. 28, comma 4, sono effettuate tramite
il personale, le attrezzature, la strumentazione messa a disposizione
dal  titolare  dell'autorizzazione  o  con oneri a carico qualora non
adeguata o non disponibile.