Art. 5.
                         Rapporto ambientale
    1. Il rapporto ambientale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c),
della  legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, e' redatto ai fini della
verifica  di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 11, nonche' ai
fini di cui all'Art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000.
    2. Il  rapporto ambientale di cui al comma 1 individua e descrive
ogni  elemento  utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli
effetti   diretti   e   indiretti  dell'intervento  sulle  componenti
naturalistiche  ed  antropiche  interessate. I contenuti del rapporto
ambientale   devono   essere   riferiti  all'ambito  territorialmente
significativo   e   devono   tener   conto   degli  elementi  di  cui
all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996  e  dell'allegato III  della  direttiva  97/11/CE, nonche' degli
indirizzi  indicati nell'allegato G) del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  357/1997,  nei  casi  in  cui sia necessaria anche la
valutazione di incidenza. Tali contenuti sono in particolare:
      a) la   descrizione   delle   caratteristiche   pedologiche   e
agronomiche, degli attuali e potenziali usi agricoli;
      b) la descrizione delle popolazioni vegetali presenti, dei tipi
fisionomico-strutturali e dei popolamenti forestali presenti, analisi
floristica   e  fitosociologica  con  la  ricostruzione  della  serie
dinamica della vegetazione;
      c) la  descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco
delle  specie  di interesse naturalistico e comunitario eventualmente
presenti, loro stato di conservazione;
      d) la  descrizione  delle caratteristiche paesaggistiche, delle
vedute  bellezze  panoramiche  e  punti  di  visuale,  del patrimonio
architettonico,  storico  e culturale che potrebbe essere danneggiato
dalla  realizzazione dell'intervento e la valutazione preliminare dei
rischi   causati   dall'attivita'   estrattiva   sul  loro  stato  di
conservazione;
      e) la descrizione, con elementi della relazione geomineraria ed
elaborati   di   progetto,   delle   principali  caratteristiche  del
giacimento  e  dell'intervento  di  cava, con particolare riferimento
alle opere di recupero ambientale e alla destinazione d'uso dell'area
di cava proposta al termine della coltivazione;
      f) la  compatibilita'  dell'intervento  con  le prescrizioni di
eventuali  piani  paesaggistici,  territoriali  ed  urbanistici sia a
carattere  generale  che settoriale con particolare riguardo ai piani
di aree naturali protette a livello comunitario nazionale regionale o
locale;
      g) lo studio dei prevedibili effetti sulla salute umana e sulle
componenti ambientali, compresa la valutazione dei rischi per il loro
stato     di    conservazione,    derivanti    dalla    realizzazione
dell'intervento,   con  riferimento  alle  attivita'  di  escavazione
lavorazione e movimentazione dei materiali estratti o dei prodotti di
cava;
      h) lo   studio   dei   prevedibili   effetti  sulle  componenti
ambientali  della  realizzazione  delle opere di recupero ambientale,
comprese  le  misure  di  compensazione ambientale di cui all'Art. 6,
commi 5 e 6, della legge regionale n. 2/2000;
      i) la  illustrazione  della  soluzione  progettuale in funzione
delle  misure  di  minimizzazione  e  mitigazione  degli impatti, con
particolare  riferimento  ai vincoli condizionanti di cui all'Art. 5,
comma 6,  della  legge  regionale  n.  2/2000,  anche  in relazione a
diverse soluzioni alternative;
      j) l'indicazione  delle  norme  di  tutela  ambientale  che  si
applicano   all'intervento  e  degli  eventuali  limiti  posti  dalla
normativa   di   settore   per   l'esercizio   di  impianti,  nonche'
l'indicazione  dei  criteri  tecnici  che  si  intendono adottare per
assicurarne il rispetto.