Art. 5. Rapporto ambientale 1. Il rapporto ambientale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, e' redatto ai fini della verifica di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 11, nonche' ai fini di cui all'Art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000. 2. Il rapporto ambientale di cui al comma 1 individua e descrive ogni elemento utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sulle componenti naturalistiche ed antropiche interessate. I contenuti del rapporto ambientale devono essere riferiti all'ambito territorialmente significativo e devono tener conto degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, nonche' degli indirizzi indicati nell'allegato G) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, nei casi in cui sia necessaria anche la valutazione di incidenza. Tali contenuti sono in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, degli attuali e potenziali usi agricoli; b) la descrizione delle popolazioni vegetali presenti, dei tipi fisionomico-strutturali e dei popolamenti forestali presenti, analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione; c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, loro stato di conservazione; d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento e la valutazione preliminare dei rischi causati dall'attivita' estrattiva sul loro stato di conservazione; e) la descrizione, con elementi della relazione geomineraria ed elaborati di progetto, delle principali caratteristiche del giacimento e dell'intervento di cava, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e alla destinazione d'uso dell'area di cava proposta al termine della coltivazione; f) la compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale con particolare riguardo ai piani di aree naturali protette a livello comunitario nazionale regionale o locale; g) lo studio dei prevedibili effetti sulla salute umana e sulle componenti ambientali, compresa la valutazione dei rischi per il loro stato di conservazione, derivanti dalla realizzazione dell'intervento, con riferimento alle attivita' di escavazione lavorazione e movimentazione dei materiali estratti o dei prodotti di cava; h) lo studio dei prevedibili effetti sulle componenti ambientali della realizzazione delle opere di recupero ambientale, comprese le misure di compensazione ambientale di cui all'Art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 2/2000; i) la illustrazione della soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, anche in relazione a diverse soluzioni alternative; j) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.