Art. 9.
                   Esame e deposito delle domande
    1. Il   comune   competente   verificata   la  completezza  della
documentazione  presentata  comunica  al richiedente e alla provincia
competente  l'inizio  del  procedimento  ed  effettua  l'esame  della
richiesta di accertamento in relazione a:
      a) stato   di   avanzamento   delle   opere   di   escavazione,
dell'efficacia  delle  opere di recupero ambientale gia' realizzate o
previste,  della  destinazione  finale dell'area di cava, nel caso di
richieste di accertamento di giacimenti di cave attive;
      b) stato  dei  luoghi  rappresentato,  la  qualita'  ambientale
dell'area  di  cava,  il grado di rinaturazione spontaneo raggiunto o
dell'efficacia  delle  opere  di  recupero  ambientale realizzate, il
grado  di reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale,
nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave dismesse;
      c) alle   caratteristiche   ambientali   e  paesaggistiche  del
territorio  direttamente o indirettamente interessato dalle attivita'
di   lavorazione,   trasformazione  e  movimentazione  dei  materiali
estratti, nel caso di domande di accertamento di nuovi giacimenti;
      d) sussistenza  delle  condizioni  di  cui all'Art. 8, comma 1,
lettere a) e b).
    2. Le  procedure  di  cui al comma 1 sono eseguite entro sessanta
giorni  dalla  richiesta.  Il  comune puo' chiedere integrazioni alla
documentazione presentata anche prevedendo la sospensione dei termini
del  procedimento  decorsi  i  quali  sono  eseguite  le procedure di
pubblicazione di cui al comma 4 dell'Art. 5-bis della legge regionale
n. 2/2000.
    3. Del deposito e della pubblicazione all'Albo pretorio di cui al
comma 2,  e'  dato  avviso  alla  provincia  competente  e  ai comuni
coinvolti  per la viabilita' interessata e la presenza di impianti di
lavorazione o trasformazione dei materiali di cava.
    4. Al termine delle procedure di cui all'Art. 5-bis, commi 4 e 5,
della  legge  regionale n. 2/2000, il comune trasmette alla provincia
competente:
      a) la domanda di accertamento e la documentazione allegata;
      b) le risultanze dell'esame e delle verifiche effettuate;
      c) le eventuali osservazioni o repliche;
      d) la verifica delle condizioni igienico-sanitarie;
      e) l'elenco dei comuni coinvolti di cui al comma 3.