Art. 9. Esame e deposito delle domande 1. Il comune competente verificata la completezza della documentazione presentata comunica al richiedente e alla provincia competente l'inizio del procedimento ed effettua l'esame della richiesta di accertamento in relazione a: a) stato di avanzamento delle opere di escavazione, dell'efficacia delle opere di recupero ambientale gia' realizzate o previste, della destinazione finale dell'area di cava, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave attive; b) stato dei luoghi rappresentato, la qualita' ambientale dell'area di cava, il grado di rinaturazione spontaneo raggiunto o dell'efficacia delle opere di recupero ambientale realizzate, il grado di reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave dismesse; c) alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio direttamente o indirettamente interessato dalle attivita' di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti, nel caso di domande di accertamento di nuovi giacimenti; d) sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b). 2. Le procedure di cui al comma 1 sono eseguite entro sessanta giorni dalla richiesta. Il comune puo' chiedere integrazioni alla documentazione presentata anche prevedendo la sospensione dei termini del procedimento decorsi i quali sono eseguite le procedure di pubblicazione di cui al comma 4 dell'Art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000. 3. Del deposito e della pubblicazione all'Albo pretorio di cui al comma 2, e' dato avviso alla provincia competente e ai comuni coinvolti per la viabilita' interessata e la presenza di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali di cava. 4. Al termine delle procedure di cui all'Art. 5-bis, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000, il comune trasmette alla provincia competente: a) la domanda di accertamento e la documentazione allegata; b) le risultanze dell'esame e delle verifiche effettuate; c) le eventuali osservazioni o repliche; d) la verifica delle condizioni igienico-sanitarie; e) l'elenco dei comuni coinvolti di cui al comma 3.