Art. 2. Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 10/2003 1. L'Art. 4 della legge regionale n. 10/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'Allegato A) e' riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non,ancora in condizioni mercantili. E' ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformita' alle pratiche della tradizione locale. 2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) e' parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto. 3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico e alle colture agricole da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le amministrazioni provinciali attribuiscono priorita' alle domande prodotte dalle aziende agricole, e dagli agricoltori e dagli allevatori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attivita' agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilita' di stanziamento. 4. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformita' dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.».