Art. 2.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 10/2003

    1.  L'Art.  4  della legge regionale n. 10/2003 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  4.  -  1.  Per i danni causati al patrimonio zootecnico da
animali   appartenenti   alle   specie  di  cui  all'Allegato  A)  e'
riconosciuto  un  contributo  pari  al 100% del valore di mercato del
capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di
aspettativa  per  i  soggetti non,ancora in condizioni mercantili. E'
ammessa  istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad
eventi  dannosi  provocati  dalle predette specie animali a carico di
equini  e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformita'
alle pratiche della tradizione locale.
    2.  Per  i  danni  causati alle colture agrarie e forestali dalle
specie  animali  di  cui all'allegato A) e' parimenti riconosciuto un
contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.
    3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il
ristoro  dei  danni  causati  al patrimonio zootecnico e alle colture
agricole  da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato
A),  le  amministrazioni  provinciali  attribuiscono  priorita'  alle
domande  prodotte dalle aziende agricole, e dagli agricoltori e dagli
allevatori  il  cui  reddito  derivi  prevalentemente  dall'attivita'
agricola,  riconoscendo  loro,  nei  limiti  del  budget  annualmente
assegnato,  un  contributo  fino al 100%. Le medesime amministrazioni
provvedono  al  soddisfacimento  delle  istanze  prodotte da soggetti
diversi con le eventuali residue disponibilita' di stanziamento.
    4.  Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli
animali  che  abbiano  subito  il danno siano allevati o custoditi in
difformita' dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.».