Art. 3. Integrazioni alla legge regionale n. 10/2003 1. Alla legge regionale n. 10/2003 dopo l'Art. 4 e' inserito il seguente Art. 4-bis: «Art. 4-bis (Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica). - 1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e a veicoli di loro proprieta' o in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito. 2. Per i danni causati ai veicoli e' riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali di cui all'Art. 4-ter, comma 2. 3. Per i danni causati alle persone e' parimenti riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso. 4. Ai fini del presente articolo costituiscono fauna selvatica sia gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia gli animali non appartenenti alle stesse.».