Art. 3.
            Integrazioni alla legge regionale n. 10/2003

    1.  Alla  legge regionale n. 10/2003 dopo l'Art. 4 e' inserito il
seguente Art. 4-bis:
    «Art.  4-bis  (Disciplina  del  concorso al ristoro dei danni per
incidenti   stradali  provocati  a  veicoli  e  persone  dalla  fauna
selvatica).  -  1.  In relazione al verificarsi di incidenti stradali
causati  nel  territorio  regionale  dalla fauna selvatica la Regione
corrisponde  contributi  per  i  danni, non altrimenti risarcibili, a
persone e a veicoli di loro proprieta' o in loro affidamento avvenuti
durante  la  regolare  circolazione  veicolare lungo qualsiasi strada
aperta al pubblico transito.
    2.  Per  i danni causati ai veicoli e' riconosciuto un contributo
fino   al   100%  del  danno  accertato  dalle  specifiche  strutture
organizzative  delle  Amministrazioni  provinciali  di  cui  all'Art.
4-ter, comma 2.
    3.  Per i danni causati alle persone e' parimenti riconosciuto un
contributo  fino  al  100%  delle  spese mediche sostenute in seguito
all'evento dannoso.
    4.  Ai  fini  del presente articolo costituiscono fauna selvatica
sia  gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia
gli animali non appartenenti alle stesse.».