Art. 4.
                  Integrazioni alla l.r n. 10/2003

    1.  Alla legge regionale n. 10/2003 dopo l'Art. 4-bis e' inserito
il seguente Art. 4-ter:
    «Art.   4-ter.   (Disposizioni   comuni).   -   1.   Sentite   le
amministrazioni   provinciali,  la  giunta  regionale  definisce  con
regolamento:
      a)  i  criteri  di  riparto  degli  stanziamenti annuali tra le
province;
      b)  la  quota  di  risorse  che  esse  destinano  a  misure  di
prevenzione dei danni;
      c) le modalita' di utilizzo di eventuali economie;
      d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso
di   eventi   provocati   da   specie   diverse  da  quelle  elencate
nell'allegato A);
      e)  la  soglia  minima  di  danno,  i criteri e le modalita' di
concessione dei contributi;
      f)  le  procedure,  i  pareri  e la documentazione da acquisire
qualora sussistano dubbi sulle cause della mode del capo di bestiame.
    2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione
e  liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla
fauna   selvatica,   le  amministrazioni  provinciali  si  dotano  di
specifiche strutture organizzative.
    3.  I  benefici  riconosciuti  ai  sensi delle disposizioni della
presente  legge  non  sono  cumulabili  con risarcimenti derivanti da
polizze   assicurative.  Possono  invece  essere  cumulati,  fino  al
raggiungimento  della  consistenza  accertata  del  danno,  con altre
provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalita'.».