Art. 4. Integrazioni alla l.r n. 10/2003 1. Alla legge regionale n. 10/2003 dopo l'Art. 4-bis e' inserito il seguente Art. 4-ter: «Art. 4-ter. (Disposizioni comuni). - 1. Sentite le amministrazioni provinciali, la giunta regionale definisce con regolamento: a) i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province; b) la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni; c) le modalita' di utilizzo di eventuali economie; d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A); e) la soglia minima di danno, i criteri e le modalita' di concessione dei contributi; f) le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della mode del capo di bestiame. 2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative. 3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalita'.».