Art. 6.
                         Disposizioni finali

    1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
amministrazioni  provinciali  definiscono  le  procedure  inerenti le
denunce di sinistri stradali.
    2.  Le  disposizioni  di cui all'Art. 4-bis si applicano anche ai
soggetti  che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge,
hanno  presentato  alla  Regione istanza per ottenere il risarcimento
dei danni cagionati dalla fauna selvatica.