Art. 6. Disposizioni finali 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali definiscono le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali. 2. Le disposizioni di cui all'Art. 4-bis si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato alla Regione istanza per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.