Art. 2.
             Interventi soggetti al presente regolamento
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'Art.  13, comma 2, del
decreto  ministeriale  n.  471/1999,  gli  interventi  di  bonifica e
ripristino  ambientale  senza  la preventiva autorizzazione, prevista
all'Art.  10  del  decreto ministeriale n. 471/1999, sono ammessi, ad
opera  dei  soggetti  di  cui  all'Art.  17  del  decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti,   91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti
tutti  i  requisiti  indicati  dal capo II e secondo le modalita' e i
criteri specificati dal capo III.