Art. 2. Interventi soggetti al presente regolamento 1. Fermo restando quanto previsto all'Art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza la preventiva autorizzazione, prevista all'Art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999, sono ammessi, ad opera dei soggetti di cui all'Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti tutti i requisiti indicati dal capo II e secondo le modalita' e i criteri specificati dal capo III.