Art. 3.
                      Requisiti amministrativi
    1.  Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica
e   ripristino   ambientale  di  cui  al  presente  regolamento  deve
trasmettere  al  comune, alla provincia ed alla Regione, nonche' agli
organi  di  controllo  ambientale e sanitario, entro i termini di cui
agli  articoli  7  e  9  del  decreto  ministeriale  n.  471/1999, la
comunicazione  completa,  redatta  secondo  i modelli riportati negli
allegati 1 e 2 del presente regolamento.
    2.  Il  soggetto  di  cui  al comma 1 deve altresi' comunicare al
comune,  alla  provincia  ed  alla  Regione,  nonche'  agli organi di
controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all'Art. 7,
comma 2,  del  decreto  ministeriale  n.  471/1999, gli interventi di
messa  in  sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il
modello   riportato   nell'allegato 3   del  presente  regolamento  e
corredati da idonea documentazione tecnica.
    3.  La  realizzazione  degli  interventi di bonifica e ripristino
ambientale e' in ogni caso subordinata al rilascio di autorizzazioni,
concessioni,  concerti,  nulla  osta, pareri ed altri atti di assenso
comunque  denominati,  previsti  ad  altri  fini  dalla  legislazione
vigente.