Art. 3. Requisiti amministrativi 1. Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al presente regolamento deve trasmettere al comune, alla provincia ed alla Regione, nonche' agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro i termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, la comunicazione completa, redatta secondo i modelli riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento. 2. Il soggetto di cui al comma 1 deve altresi' comunicare al comune, alla provincia ed alla Regione, nonche' agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all'Art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999, gli interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3 del presente regolamento e corredati da idonea documentazione tecnica. 3. La realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e' in ogni caso subordinata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, nulla osta, pareri ed altri atti di assenso comunque denominati, previsti ad altri fini dalla legislazione vigente.